Home arrow Corsi in evidenza arrow Pacchetto Sicurezza
Sicurezza: Corsi Rspp, Corsi Aspp, Corsi Primo Soccorso, ... PDF Stampa E-mail
Indice articolo
Sicurezza: Corsi Rspp, Corsi Aspp, Corsi Primo Soccorso, ...
Campo di applicazione
Definizione di lavoratore
Obblighi del datore di lavoro non delegabili (art.17)
Articolo 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente


1. E’ punito con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro:

a) che omette la valutazione dei rischi e l’adozione del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell’articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettere q) e z), prima parte;

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), salvo il caso previsto dall’articolo 34;

2. Nei casi previsti al comma 1, lett. a), si applica la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa:

a) nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f;

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

3. E’ punito con l’ammenda da 3.000 a 9.000 euro il datore di lavoro che non redige il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), secondo le modalità di cui all’articolo 29, commi 1, 2 e 3, nonché nei casi in cui nel documento di valutazione dei rischi manchino una o più delle indicazioni di cui all’articolo 28, comma 2, lettere c) ed e).


VALUTAZIONE DEI RISCHI:

L’articolo 28;La valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

l’art. 17 e 18 del  decreto legislativo n°81/08 individua nel datore di lavoro il soggetto competente a provvedere alla redazione del documento relativo alla valutazione dei rischi (dvr)

Cioè obbliga i datori di lavoro ad attivare gli opportuni interventi al fine di promuovere le iniziative di informazione, formazione dei lavoratori e provvedere alla programmazione e organizzazione degli adempimenti previsti, quali per esempio:

Organizzazione Spazi di Lavoro;
Individuazione Rischi connessi all’uso delle Macchine;
Individuazione Rischi connessi all’uso Attrezzi Manuali;
Individuazione Rischi fisici: microclima, vibrazione, movimentazione manuale dei carichi;
Individuazione Agenti chimici, fisici, biologici; etc.
Individuazione Rischi elettrico;
Rischio Incendio e quant’altro.


- Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente (Art. 55)


1. E’ punito con l’arresto da quattro a otto mesi
o con l’ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro:
a) che omette la valutazione dei rischi e l’adozione del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell’articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettere q) e z), prima parte;

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), salvo il caso previsto dall’articolo 34;

2. Nei casi previsti al comma 1, lett. a), si applica la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa:

a) nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f;

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

3. E’ punito con l’ammenda da 3.000 a 9.000 euro il datore di lavoro che non redige il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), secondo le modalità di cui all’articolo 29, commi 1, 2 e 3, nonché nei casi in cui nel documento di valutazione dei rischi manchino una o più delle indicazioni di cui all’articolo 28, comma 2, lettere c) ed e).

 

 




 

Tutti i corsi


Ricerca Avanzata

Sicurezza Approfondimenti e Modulistica

  Brochure Speciale Sicurezza