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Le Normative PDF Stampa E-mail

Le Direttive Europee 2002/91/CE e 2006/32/CE sono direttive di riferimento in Europa per la certificazione energetica degli edifici. La 2002/91/CE (Energy Performance Building Directive) ha i seguenti obiettivi: diminuire del 22% i consumi energetici comunitari entro il 2010 ottenere un risparmio di energia primaria pari a 55 milioni di tep ridurre le emissioni di CO2 di un valore pari a 100 milioni di tonnellate introdurre nuovi standard progettuali. La 2006/32/CE (recepita in Italia dal D.Lgs. 115/2008, che introduce le UNI TS 11300) ha l'obiettivo di migliorare l'efficienza degli usi finali di energia sotto il profilo costi/benefici negli stati membri, riducendo i consumi del 9%. Le direttive richiedono agli stati membri di provvedere affinché gli edifici di nuova costruzione e quelli esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti soddisfino requisiti minimi di rendimento energetico, monitorando “la quantità di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell’edificio, compresi, fra gli altri, il riscaldamento e il raffreddamento”.

L'Attestato di Certificazione Energetica deve essere messo a disposizione in fase di costruzione, compravendita o locazione. In esso devono essere riportati “dati di riferimento che consentano ai consumatori di valutare e raffrontare il rendimento energetico dell’edificio” e “raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico in termini di costi-benefici”. A livello nazionale le normative di riferimento sono:D.lgs. 192/05, in vigore dal 8/10/2005: "attuazione della Direttiva 2002/91/CE" D.lgs. 311/06, in vigore dal 2/2/2007: "disposizioni correttive al D.lgs.192/05" DPR 59/09, in vigore dal 25/06/09 DPR 158/09 (linee guida nazionali)

QUADRO NORMATIVA ITALIANO

L’Italia norma l’argomento certificazione energetica a più riprese.Difatti già prima dell’approvazione della direttiva europea, un articolo della Legge 10/91  prevedeva l’obbligo della certificazione energetica degli edifici ai fini della loro commercializzazione. Le modalità con cui produrre questo attestato le avrebbe dovute fornire un apposito decreto, però mai emanato. Rendendo così di fatto impossibile, a quel tempo, l’applicazione dell’istituto della certificazione energetica.La norma specifica in materia di certificazione energetica, che, invece, recepisce la direttiva europea 2002/91/CE è il D.Lgs 192/2005, poi modificato dal D.Lgs 311/2006 e completato, ma non ancora definitivamente, dalle “linee guida nazionali per la certificazione energetica” del giugno 2009 e dal DPR n. 59 del 30 giugno 2009.Analizzando le date è evidente il ritardo temporale con cui l’Italia recepisce la Direttiva Europea (2002, 2005, 2009).Le finalità del suddetto complesso normativo modificato e integrato con successivi provvedimenti sono quelle di “stabilire le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, volte a favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas serra posti dal protocollo di Kyoto e promuovere la competitività dei comparti più avanzati. Cosa disciplina questo complesso di norme?

DISCIPLINA :

  1. La metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;
  2. L’applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche;
  3. I criteri generali per la certificazione energetica degli edifici;
  4. Le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;
  5. I criteri per garantire la qualificazione e l’indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti; la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all’orientamento della politica energetica del settore;
  6. La promozione dell’uso razionale dell’energia attraverso l’informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore.Qual è l’ambito  di applicazione di queste norme? Esso riguarda interveti di nuova costruzione, istallazione di nuovi impianti, esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti e ristrutturazioni sia di edifici che di impianti di qualunque categoria da quella residenziale a scolastica, terziaria o industriale.

Per quanto riguarda le ristrutturazioni la normativa prevede delle applicazioni integrali o limitate a seconda della superficie utile con esclusione degli edifici di particolare interesse storico, gli edifici industriali, artigianali o agricoli riscaldati solo da processi solo per le proprie esigenze produttive, fabbricati isolati con S.U.< 50mq e gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio.Tale complesso normativo stabilisce quindi che nel caso di: interventi di nuova costruzione, ristrutturazioni con applicazione integrale del decreto, compravendita e locazione e richiesta di sgravi fiscali per interventi di riqualificazione energetica, gli edifici devono essere dotati al termine dei lavori dell’Attestato di certificazione energetica redatto da un tecnico competente.A questo punto sorge il problema: come  e chi deve redigere tale attestato?Il decreto 192/2005  stabiliva che ulteriori decreti attuativi da emettersi entro 180 indicassero le metodologie di calcolo per redigere gli attestati e i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti.Di fatto solo a Giugno 2009 sono state emesse le  “linee guida nazionali per la certificazione energetica” in cui vengono stabiliti i criteri di calcolo, i requisiti minimi per la redazione degli attestati i criteri generali di prestazione per l’edilizia convenzionata, pubblica e privata, attuando, lasciando ancora aperta la questione sui requisiti professionali e i criteri di accreditamento degli esperti.A causa di questo ritardo nell’emanazione dei decreti attuativi, e grazie alla clausola di cedevolezza contenuta in uno degli articoli del 192/2005, secondo cui le regioni e le provincie autonome hanno il potere di recepire in modo autonomo i contenuti della direttiva europea e dei decreti nazionali, purché ne vengano salvaguardati vincoli e principi fondamentali, molte regioni come la Lombardia, l’Emilia Romagna, la Liguria e per prima la Provincia Autonoma di Bolzano hanno avviato autonomamente procedure di certificazione energetica e di accreditamento degli esperti.Per tutte le altre Regioni e province autonome che non avevano e non hanno a tutt’oggi legiferato in materia, fino all’entrata in vigore di tali decreti attuativi, il decreto stabiliva delle norme transitorie per la prestazione energetica, sostituite oggi dalle norme dei decreti attuativi stessi. In assenza del decreto relativo ai requisiti professionali e di accreditamento degli esperti, si fa riferimento al DLgs 115/2008, in cui si definisce che il tecnico abilitato alla certificazione è un tecnico operante sia come dipendente di enti pubblici o privati che come professionista libero o associato, iscritto ai relativi ordini, che però non sia in alcun modo coinvolto nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio. Quindi, nelle regioni che non hanno legiferato in materia ogni professionista dall’architetto al geometra può certificare.Tale mancanza di omogeneità legislativa causata dai ritardi nazionali e regionali nella materia, ha determinato confusione sia nei professionisti che negli utenti degli immobili e mancanza di trasparenza. Sarebbe auspicabile in futuro una maggiore chiarezza da parte dei legislatori e comprensibilità e maggiore omogeneità delle norme e delle procedure nelle varie regioni.Come è evidente tale normativa è ancora in divenire, in quanto prevede soltanto la certificazione dei consumi energetici invernali e dell’acqua calda sanitaria, ma in futuro, una volta stabilite le metodologie di calcolo saranno certificati anche i consumi energetici estivi e per l’illuminazione. (so che è stata redattala norma uni che va a completare la determinazione delle prestazioni estive degli edifici).Di fatto, la normativa pone i limiti al consumo di energia primaria e classifica gli edifici in base a tale consumo dalla A alla G in cui la G è la peggiore.( Per energia primaria si intende energia non rinnovabile, ovvero nella realtà energia fossile (petrolio)). Tale tipologia di classificazione favorisce è vero l’utilizzo di impianti efficienti e energie rinnovabili, ma non da sufficientemente peso alla qualità e all’ efficienza di un involucro edilizio ben progettato a basso consumo, presupposto fondamentale per il risparmio energetico. Infatti il risparmio è la fonte energetica più importante di cui oggi disponiamo.Tale complesso normativo ha comunque con  suoi limiti il pregio di considerare l’edificio e gli impianti come un sistema unico, introducendo una buona pratica progettuale in cui il progettista architettonico e l’impiantista operano in sinergia e non in tempi separati come molto spesso accade nella pratica.

 

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